Lo sancisce la sentenza n. 5909/2012 della Corte di cassazione.
Ma non solo. La Suprema Corte condanna l’infermiere non solo per le attività che poneva in essere ai fini della somministrazione del farmaco antitumorale e dei connessi prelievi, ma anche perché lo stesso costituiva uno degli “anelli” della catena epistolare (i celebri “pizzini”) con cui Provenzano comunicava all’esterno.
Il collegio difensivo dell’infermiere aveva basato la difesa sul mero ruolo di assistenza sanitaria svolto, sottolineando che l’imputato si preoccupava solamente di procurare e di somministrare al boss il farmaco antitumorale, provvedendo poi a ciclici prelievi per monitorare le condizioni di salute del capo dei capi. Tutte attività, a parere della difesa, che pur astrattamente riconducibili al reato di favoreggiamento personale, non sarebbero punibili perché incidenti sul diritto costituzionalmente garantito della tutela della salute.
Di ben altra opinione la Corte di Cassazione, che, confermando la sentenza della Corte d’appello di Palermo, evidenzia il tipo di “servizio” svolto dall’imputato, non in favore di un mafioso qualunque ma nei confronti del capo della cupola mafiosa. Un aiuto che, anche se volto a prestare cure mediche, non poteva trovare spazio in quell’assistenza sanitaria “doverosa e impellente”, che spetta in ogni caso a un medico e non a un semplice infermiere professionale.
I giudice Ermellini escludono quindi per il ricorrente la non punibilità invocando la tutela del bene supremo della salute, e pertanto, negano anche il semplice favoreggiamento personale. Con il suo comportamento l’imputato aveva, infatti, favorito non un singolo individuo, benché “pezzo da novanta”, ma l’intera organizzazione mafiosa. L’infermiere “attraverso un interessamento attivo e propulsivo e utilizzando contatti e canali propri dell’organizzazione aveva garantito al Provenzano il mantenimento della sua capacità gestionale nella difficile situazione della latitanza, con correlativo vantaggio di tutto il sodalizio”. Il ricorrente era il “canale per il mantenimento dei collegamenti epistolari” di Provenzano. Un partecipazione all’attività e alla vita del padrino che si è tradotta nella condanna per partecipazione mafiosa. Da qui la configurabilità della condotta nella fattispecie di cui all’articolo 416 Cp, anziché in quella di cui all’articolo 378 Cp, aggravato ex art. 7 D.L. 152191.
Circa i rapporti intercorrenti tra le fattispecie criminose di partecipazione ad associazione mafiosa e di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi dell’articolo 378 Cp e ai sensi della Legge 203/91, articolo 7, afferma la Suprema Corte che “è noto che la prima è fattispecie caratterizzata dalla stabile e consapevole appartenenza del soggetto all’organizzazione criminosa, con un effetto di concreta utilità della sua condotta per l’intera associazione, mentre la condotta agevolativa del favoreggiamento personale aggravato è compiuto da soggetti estranei all’associazione criminosa e si esplica solo a favore di qualche suo componente”.
Qui il testo integrale della sentenza n. 5909/2012 della VI sez. pen. della Corte di Cassazione
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