Ordinanza del Tribunale di Padova, 4 novembre 2011, procedimento penale n. 7617/11 R.G.N.R. – 9562/11 R.G.
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FATTO
Su denuncia della Moncler, il 29 settembre 2011 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova disponeva il sequestro di n. 493 siti internet il cui nome dominio in qualche modo ricomprendeva la dicitura “Moncler”, sul presupposto che attraverso gli stessi venisse commercializzata merce contraffatta.
Per dare attuazione al provvedimento il pubblico ministero ordinava quindi alle associazioni dei provider di inibire, per il tramite dei propri associati, l’accesso degli utenti a tutti i siti sottoposti a sequestro.
Contro il decreto in questione proponevano reclamo in qualità di terze interessate le associazioni dei provider, chiedendone l’annullamento, da un lato, sul presupposto della carenza del fumus boni iuris rispetto al reato contestato ad ignoti – ovvero quello di commercializzazione di merce contraffatta – e, dall’altro, per l’atipicità delle modalità attraverso cui si voleva dare esecuzione alla misura cautelare, in quanto le stesse, imponendo ai provider un obbligo di fare, facevano perdere al sequestro la sua natura di misura cautelare reale.
DECISIONE
Il Tribunale del riesame di Padova ha annullato il decreto di sequestro, accogliendo in parte le motivazioni addotte dalle associazioni dei provider nel proprio reclamo.
Secondo il Tribunale, infatti, il GIP aveva ordinato il sequestro senza disporre di elementi concreti che confermassero la vendita, attraverso ciascuno dei siti sottoposti a cautela, di merce recante il marchio contraffatto “Moncler”.
In proposito, per il Giudice la sola presenza nel nome a dominio del termine “Moncler” non poteva costituire, singolarmente considerata, evidenza del fatto che il sito era utilizzato per porre in essere un’attività di carattere illecito.
Anzi in alcuni casi tale possibilità doveva essere esclusa in quanto tra i siti sequestrati alcuni si limitavano ad ospitare dei forum di discussione sulla storico marchio di abbigliamento.
Su tali presupposti, il Tribunale del riesame è quindi arrivato alla conclusione che vi fossero sì elementi sufficienti per la prosecuzione delle indagini al fine accertare l’eventuale commissione di reati attraverso i siti in questione, ma non tali da giustificare un provvedimento di sequestro, che è stato pertanto annullato.
Per scaricare l’intero provvedimento clicca qui
BIBLIOGRAFIA ONLINE
Su Leggi Oggi “Caso Moncler bene ma i providers non sono sceriffi”
Su Repubblica.it “ Provider sentenza”
Su Quintarelli.it: “Approfondimenti sul caso Moncler”
Su Oppic.it: qui
Su Punto Informatico.it: “Italia rimosso blocco Moncler”
Su Assoprovider: qui
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