Stalking è “un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori, riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante” (da Wikipedia)
Il TAR, in particolare, si sofferma sull’istituto dell’ammonimento del Questore, osservando:
– che, in particolare, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale – introdotto dall’art. 7 ed afferente alla nuova figura incriminatrice dello “stalking” – “… la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. …” (comma 1);
– che il comma successivo dispone che “Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. …”;
– che il legislatore ha così delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori – inducendoli alla riflessione e al ravvedimento – prima che l’aggravamento sfoci nell’attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all’art. 612-bis del c.p.;
– che la norma in esame si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (T.A.R. Campania Napoli, sez. V – 13/1/2011 n. 114);
Considerato:
– che il decreto di ammonimento non presuppone l’acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall’art. 612-bis del c.p., ma – nel quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell’amministrazione – richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori;
– che in definitiva il Questore deve soltanto apprezzare la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 25/8/2010 n. 4182);
– che, non condividendo sul punto quanto sostiene una parte della giurisprudenza puntualmente richiamata dal ricorrente, il Collegio non ritiene indispensabile l’attivazione del contraddittorio tra le parti qualora emergano, come nella fattispecie, consistenti indizi di una condotta aggressiva e disdicevole;
(…)
– che la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per provvedimenti aventi precipua finalità cautelare, accentuata nella specie dall’aspra conflittualità e dallo scarso equilibrio che emerge dagli atti;
– che peraltro in caso analogo è stato ritenuto che il contenuto doveroso del provvedimento rende recessiva la censura della violazione delle regole di partecipazione al procedimento ex art. 21-octies della L. 241/90 (T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 4/11/2010 n. 1171)” (presidente Giorgio Calderoni, estensore Stefano Tenca, altro componente Mauro Pedron).
Qui il testo integrale della sentenza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento