La decisione nasce dalla richiesta, negata dal Sindaco del Comune di Latina, della trascrizione del matrimonio celebrato in Olanda, nel lontano 2004, da una coppia omosessuale romana.
A detta della Suprema Corte:” E’ stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio”.
Il principio di portata storica introdotta dalle toghe di ermellino è che “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia- quali titolari del diritto alla ‘vita famigliare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata“.
La mancata trascrizione del matrimonio gay “”non dipende più dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, semplicemente dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano“.
Ed il passo a breve nello spingere il Parlamento a colmare una lacuna destinata ancora a produrre un impatto devastante su una consistente fascia di persone-cittadini-elettori che da anni rivendicano il loro pieno diritto ad una parità di trattamento ancora negata.
E se per la coppia di fatto, l’assenza di norme regolatrici la convivenza può avere ancora un limite, sempre tenue in verità, in virtù della norma costituzionale che fonda il nostro Ordinamento sulla famiglia nascente dal matrimonio, nel caso del matrimonio omosessuale questa stessa norma confligge ancor di più ove, in presenza di un vincolo coniugale riconosciuto nella maggior parte dei Paesi Europei, la scriminante è data non dal tipo di legame scelto ma dalla diversità di genere, ritenuta dalla Cassazione non più “indispensabile all’esistenza delle nozze”.
L’affermazione che la coppia omosessuale è “titolare del diritto alla vita famigliare” rompe gli ultimi indugi verso una regolamentazione legislativa che ora si impone anche alla luce del diverso evoluto clima culturale in cui viviamo.
E se è pur vero, come ha affermato di recente il regista Ferzan Ozpetec, che Dalla avrebbe dovuto far testamento per tutelare in caso di sua premorienza il suo compagno di vita, è altrettanto evidente che se ci fosse già stata in Italia la regolamentazione di rapporti di comunanza di vita e di amore, ora non ci sarebbe la penosa querelle sulle vicende di un immenso patrimonio economico, fatto sì di quadri di immenso valore e di case prestigiose, ma soprattutto di musiche e testi meravigliosi che sono stati e saranno la colonna sonora di mille altri amori, ai quali non importerà più di tanto di sapere altro che capire “insomma cos’è l’amore…Dov’è si prende, dov’è che si dà..” (Le rondini- Lucio Dalla)
Qui il testo della sentenza di Cassazione n. 4184/2012: Parte prima – Parte seconda
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