Quanti altri diritti conoscete che contengano nella loro descrizione “richiedere” e, a seguire, a rischio di sembrare un po’ tardi… “ottenere”?
Eppure, tale apparente esagerazione era evidentemente il frutto di una motivata preoccupazione sulle fughe delle pubbliche amministrazioni (tutte: centrali e locali) dall’informatica e, soprattutto dall’informatica nei rapporti con il cittadino e l’impresa.
E soprattutto, dall’informatica come strumento di trasparenza e di collaborazione tra il gestore e l’utente del servizio pubblico.
Ora, un TAR di provincia (non quelle da “abolire”, ma quelle da valorizzare!) si permette, a distanza di sei anni, di dichiarare finalmente “entrato in vigore” il diritto all’uso delle tecnologie!
Ma lasciamo parlare i Giudici, perchè, in tempi di celebrazioni e di anniversari, ci si è dimenticati di ricordare che tutti i TAR, specie quelli di provincia, hanno espresso nella nostra Repubblica costituzionale, dal 1977 ad oggi, senza giudici di nomina politica al loro interno, pagine memorabili della storia della nostra civiltà giuridica.
Questa sentenza, depositata il 23 settembre, ce lo ricorda, con le parole che seguono, nette, essenziali, senza tentennamenti:
“La mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito web… nonché la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l’utilizzo della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti.
Va peraltro precisato che il disservizio lamentato estende i suoi riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento amministrativo poiché l’art. 4, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale consente, infatti, di esercitare tali diritti procedimentali anche attraverso strumenti di comunicazione telematici.
Né è possibile sottovalutare le ripercussioni di tale disservizio sulla disciplina delle notificazioni, così come previsto dall’art. 4 del d.lgs n. 82/2005, il quale consente che “ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”, che attribuisce al documento trasmesso lo stesso valore giuridico della trasmissione del documento in originale, posto che a norma dell’art. 45 dello stesso decreto legislativo il documento trasmesso con qualsiasi mezzo informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale e che “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” (presidente Michele Perrelli, giudice anziano Antonio Ferone, giudice estensore Paola Anna Gemma Di Cesare).
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