Cosa fare in tali casi? L’INPS viene in aiuto a questi lavoratori mediante l’istituto della cd. “costituzione di rendita vitalizia”. Si tratta di un meccanismo che permette a chi ne fa richiesta di versare un onere al fine di “coprire” i buchi contributivi causati dal tuo datore di lavoro. Ma come riscattare i contributi prescritti? Quali sono le regole INPS da seguire? Come si fa dimostrare che più di 10 anni fa esisteva un rapporto di lavoro presso una determinata azienda? Ebbene, per avviare la pratica occorrono determinati documenti informativi che attestino in maniera inequivocabile l’esistenza del rapporto di lavoro e che il datore di lavoro, di conseguenza, non abbia versato i contributi alle casse dell’INPS.
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L’INPS, di recente, con la Circolare n. 78 del 29 maggio 2019, ha chiarito meglio quali sono i documenti da reperire per mettersi in ripari in tali casi e ottenere così la costituzione di rendita vitalizia. Andiamo quindi per ordine e vediamo sinteticamente tutto quello che devi fare per garantire il buon andamento della tua pratica.
Costituzione di rendita vitalizia: cos’è e come funziona?
La costituzione di rendita vitalizia, disciplina dall’art. 13 della L. n. 1338/1962, è un istituto finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive da parte del datore di lavoro. In particolare, deve trattarsi di contribuzione non più suscettibile di recupero da parte dell’INPS per maturata prescrizione: in altre parole, deve trattarsi di contributi previdenziali che dovevano essere versati almeno 10 anni fa.
Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, la costituzione di rendita vitalizia è stata ora estesa alle seguenti fattispecie:
- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;
- tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata di cui alla L. n. 335/1995, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo;
- iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020.
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Costituzione di rendita vitalizia: come provare l’esistenza del rapporto di lavoro
Come provare l’esistenza del rapporto di lavoro per dare avvio alla pratica di costituzione di rendita vitalizia? Innanzitutto è necessario reperire delle prove documentali che abbiano data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, nonché la natura dello stesso.
A titolo esemplificativo, si fa spesso riferimento a documenti quali libretti di lavoro, benserviti, libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. Al riguardo è molto importante che la documentazione, qualsiasi essa sia, deve avere sempre precisi requisiti di forma e di sostanza e deve essere sottoposta, in ogni caso, a un vaglio critico.
I documenti, dunque, devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l’istanza si riferisce e non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario. Infatti, l’INPS valuta sempre la forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo dell’istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l’esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultare obiettive e certe e non meramente plausibili, verosimili o presumibili.
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Costituzione di rendita vitalizia: come deve essere la documentazione?
Per quanto riguarda la documentazione, essa deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale. Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell’Istituto che la riceve ne riproduce copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica.
Per essere utilizzabili ai fini della costituzione di rendita vitalizia le copie autentiche, redatte dal funzionario dell’Istituto a ciò autorizzato o da altro pubblico ufficiale, devono riguardare il documento nella sua integrità e completezza e consistere nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del soggetto che esegue l’autenticazione, il quale deve indicare:
- la data e il luogo del rilascio;
- il numero dei fogli impiegati;
- il proprio nome e cognome;
- la qualifica rivestita;
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
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Costituzione di rendita vitalizia: le dichiarazioni “ora per allora” e della P.A.
In merito alle “dichiarazioni ora per allora”, l’Istituto Previdenziale afferma che non sono idonee a provare l’esistenza del rapporto di lavoro. Le dichiarazioni della P.A., invece, possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che:
- siano sottoscritte dai funzionari responsabili;
- non facciano un generico riferimento agli atti d’ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell’eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all’Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia.
Costituzione di rendita vitalizia: prova della prestazione lavorativa mediante testimonianza
Raramente la prova documentale sull’esistenza del rapporto di lavoro è idonea anche a dimostrare l’effettivo svolgimento della concreta prestazione lavorativa nel periodo in cui si lamenta l’omissione contributiva. Se s’intende ottenere una prova attendibile e precisa circa l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa proprio in quei periodi, occorre una testimonianza.
Il testimone, in pratica, deve dichiarare le mansioni che ha visto svolgere al lavoratore nel periodo oggetto di istanza. Il periodo a cui si riferisce la dichiarazione deve essere individuato e devono essere riportate eventuali assenze effettuate dall’interessato alla rendita vitalizia. La dichiarazione testimoniale deve essere resa espressamente ai sensi degli artt. 38 e 47 del Dpr. n. 445/2000, con piena assunzione di responsabilità, anche di natura penale. Chi rende la dichiarazione testimoniale deve dichiarare eventuali rapporti di coniugio, unione civile o convivenza, parentela, affinità, affiliazione, dipendenza con la parte interessata ovvero eventuali interessi nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione. Inoltre, il testimone deve inoltre dichiarare gli elementi di fatto che diano ragione di come sia venuto a conoscenza di quanto attestato in modo da offrire elementi di riscontro.
Unico aspetto che il testimone non può accertare è la retribuzione percepita dal lavoratore, che non può essere provata né con autocertificazione dell’interessato né mediante testimonianza. Laddove l’interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale.
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