Con sentenza n. 5058 dell’8 settembre 2011, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ritenuto fondata la richiesta di accesso avanzata da un consigliere del comune di Sammichele di Bari finalizzata all’ottenimento di copia della password di accesso al sistema informatico dell’ente, limitatamente al programma di contabilità.
In primo grado, il ricorso era stato respinto sulla base di un presupposto tecnico, rivelatosi poi errato, concernente l’assenza di differenziati profili di accesso, tali che il programma potesse, all’occorrenza, funzionare in modalità “sola lettura”, impedendo qualsivoglia modifica dei documenti contabili visionati.
Il Consiglio di Stato, nel provvedimento in commento, ha in primo luogo ricordato la speciale natura del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali per l’espletamento del loro mandato elettorale che si configura “come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata”.
Tale diritto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V 11-05-2004, n. 2966), non riguarda soltanto le competenze amministrative del Consiglio comunale ma investe tutta l’attività dell’ente locale, in considerazione del collegamento all’espletamento del mandato nelle sue diverse articolazioni.
In ragione di quanto sopra, il Consigliere comunale non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, altrimenti gli organi di governo dell’Ente sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul proprio operato.
Unico limite (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900) è rappresentato dal divieto di formulazione di richieste generiche ed indiscriminate o meramente emulative, in quanto riferite ad atti chiaramente e palesemente inutili ai fini dell’espletamento del mandato, e idonee a creare intralcio e/o disservizi agli uffici, nonché costi elevati e ingiustificati per l’ente (sul punto cfr. anche.TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez I, sentenza 27 novembre 2008, n. 1535: “E’ legittimo il diniego espresso da un ente locale in merito ad una istanza di accesso agli atti della P.A., avanzata da alcuni consiglieri comunali, nel caso in cui tale istanza, da un lato, sia finalizzata ad ottenere copia di un elevato ed indiscriminato numero di atti amministrativi, e, dall’altro, non rechi la dimostrazione, in alcun modo, di quale sia l’interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere i documenti, nell’ambito dell’esercizio del mandato politico dei consiglieri medesimi; in tal caso, infatti, l’istanza ostensiva deve ritenersi verosimilmente ed inammissibilmente rivolta ad effettuare un controllo generalizzato dell’attività di tutti i settori del Comune, e non è da considerare correlata allo svolgimento del mandato politico”).
Se tale è la portata del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali, allora quest’ultimo, secondo i giudici di Palazzo Spada, deve ritenersi sussistente anche rispetto all’ottenimento di una password mediante la quale accedere alla visione di un programma di contabilità. Così operando, infatti, si consegue l’ulteriore risultato di non gravare l’amministrazione di ripetute richieste di accesso. Impostando, poi, (come tecnicamente possibile nel caso di specie) l’accesso al programma in sola lettura, si evita (o si rende più difficile) qualsivoglia manomissione dei dati.
In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha ordinato all’ente locale di consentire l’accesso con le modalità richieste dal consigliere comunale, ovverosia comunicando allo stesso la password di accesso al programma di contabilità.
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