Ci si chiede, in particolare:
“Quali, tra le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001 debbono ritenersi tuttora in vigore (pur con gli opportuni adeguamenti) in quanto compatibili con la struttura della nuova figura della S.C.I.A.? Quali invece debbono intendersi implicitamente abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina?
Lo studio propone una risposta alle superiori domande, “tracciando, attraverso un confronto con la disciplina della D.I.A. (tuttora applicabile alla super-D.I.A.) quella che dovrebbe essere la disciplina in materia edilizia ed urbanistica della S.C.I.A., il tutto sulla base del combinato disposto dell’art. 19 L. 241/1990 (ora riscritto dall’art. 49 c.4-bis L. 122/2010 e dall’art. 5 c.2 lett. b, D.L. 70/2011 che ha inserito il nuovo comma 6bis riferito espressamente alle S.C.I.A in materia edilizia) e degli artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001…“
Analizzata anche la “sanatoria ex lege”, per le difformità progettuali, come introdotta dal Decreto Sviluppo.
Sommario:
1. Premessa
2. L’attività edilizia libera
2.1 L’attività edilizia totalmente libera
2.2 L’attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori
3. L’attività edilizia soggetta a permesso di costruire
3.1 Caratteristiche del permesso di costruire
3.2 Onerosità del permesso di costruire
3.3 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
4. L’attività edilizia soggetta a S.C.I.A. o a SUPER-D.I.A.
4.1 L’ambito applicativo della S.C.I.A.
4.2 L’ambito applicativo della Super-D.I.A.
4.3 La disciplina applicabile alla S.C.I.A. ed alla Super-D.I.A.
4.4 La SC.I.A e la super-D.I.A. e l’incidenza sulla commerciabilità dei fabbricati
5. La sanatoria ex lege delle difformità marginali
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