Infatti, non tutte le imprese sono obbligate ad aderire al SISTRI, ed un tipico esempio è costituito dalle imprese edili, molte delle quali hanno già fatto l’iscrizione, anche se non ne avevano alcun obbligo.
L’errore ricorrente è quello di valutare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione in base al numero di dipendenti, che incide sì, in alcuni casi, ma non è il dato dirimente.
Per valutare la sussistenza dell’obbligo di iscriversi o meno al SISTRI occorre tenere presente innanzitutto l’attività esercitata ed i rifiuti generati e verificare quanto stabilito dall’art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Riprendendo l’esempio delle impres edili, se non si producono rifiuti pericolosi, ma solo rifiuti speciali non pericolosi da attività di costruzione e demolizione (art. 184, comma 3, lett. b), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), l’iscrizione al SISTRI è una mera facoltà, non un obbligo, poichè non rientrano tra le ipotesi di obbligatorietà di iscrizione così come elencate nel comma 1 dell’art. 188-ter. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Pertanto, nel caso, le imprese edili avranno una mera facoltà di aderire al SISTRI, ai sensi del comma 2, lett. b) e lett. d), dell’art. 188-ter del citato decreto legislativo.
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