Ma come fare? Come riunire per esempio i contribuiti versati tanti anni fa all’Inps con quelli attualmente versati nell’Ente previdenziale di appartenenza? Ebbene, il nostro sistema previdenziale prevede in favore dei lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua, degli strumenti in grado di riunire i contributi versati in diverse gestioni previdenziali: stiamo parlando della “ricongiunzione”, che insieme alla totalizzazione e al cumulo rappresentano i tre istituti ai quali è possibile ricorrere in tali casi. Ma facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio come riunire i contributi nel caso della ricongiunzione.
Ricongiunzione dei contributi: che cos’è?
L’istituto della ricongiunzione dei contributi, che è il metodo più vecchio, è disciplinato dalla Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e dalla la Legge 5 marzo 1990 n. 45. Esso permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
Riunire i contributi, però, non è gratuito. Il richiedente, infatti, è chiamato a corrispondere un onere economico che si differenzia in base ad alcuni fattori come ad esempio l’età anagrafica, l’anzianità contributiva complessiva e l’importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all’altra.
Ricongiunzione dei contributi: quanto costa?
Stabilire quanto costa riunire i contributi mediante l’istituto della ricongiunzione, dipende innanzitutto dalla collocazione temporale dei periodi che s’intende ricongiungere
In particolare:
- per i periodi ante 01.01.2013, che fanno parte del calcolo retributivo, l’onere è quantificato in termini di riserva matematica;
- per i periodi post 01.01.2013, che fanno invece parte del calcolo contributivo, onere determinato sulla base della “retribuzione di riferimento” (cioè quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda), e dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.
È assolutamente importante che chi intendesse avvalersi di tale metodo, ma anche chi scegliesse la totalizzazione o il cumulo, faccia un’opportuna valutazione durante l’attività lavorativa, in modo tale che l’Inps possa calcolare l’onere complessivo dell’operazione.
Ricongiunzione dei contributi: come fare?
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla sede competente dell’istituto, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale in cui si intente ricongiungere i diversi periodi contributivi. È bene tenere presente che la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata solo una volta. È possibile ricorrervi anche una seconda volta ma solo:
- se siano trascorsi almeno dieci anni dalla prima richiesta, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro
- e la richiesta venga fatta al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.
Entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si incentra la posizione assicurativa comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonché il rispetto delle possibili rateizzazioni.
Il pagamento può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
- in forma rateale.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.
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