Mentre si diffondono innanzi ai Tribunali le richieste di disapplicazione della normativa italiana, per contrasto con la normativa comunitaria, è notizia di ieri l’impugnazione della circolare del Ministero della Giustizia (“Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori”) del 4 aprile scorso.
Si tratta di motivi aggiunti presentati nel giudizio già pendente innanzi al Tar Lazio, al numero 10937/2010, in atto sospeso in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale.
La nuova impugnazione è giustificata, in quanto “tali previsioni, pur contenute formalmente in una circolare, atto non avente di per sè natura provvedimentale, hanno valore precettivo e sono volte a incidere sulla disciplina della procedura di mediazione e dei requisiti degli stessi mediatori. E‘ per questo che la circolare di chiarimenti del 4 aprile 2011, partecipando dei medesimi vizi del DM 18 ottobre 2010 n. 180, è assolutamente illegittima e non può esimersi dalla sua impugnazione”.
Inoltre, “anche tale previsione, al pari di quelle contenute nel Regolamento, non consente di individuare una specifica competenza dei mediatori in ordine alla funzione che il legislatore ha agli stessi demandato”.
“In definitiva -si legge- proprio nell’ottica dell’alternatività dei sistemi di tutela delle posizioni giuridiche dei singoli – che è sottesa all’intento deflattivo dei sistemi risoluzione giudiziale delle controversie – la gestione del procedimento di mediazione, sia essa una fase esaustiva nella soluzione dell’insorgenda controversia, sia essa una fase propedeutica al successivo esperimento dell’azione giudiziale, presuppone la competenza e perizia dell’avvocato”.
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