Voucher aboliti, quali sono le alternative?

Redazione 29/03/17
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I voucher lavoro, come noto, sono stati aboliti dal Decreto Legge 25/2017, pubblicato lo scorso 17 marzo. L’eliminazione dei contestatissimi buoni, tuttavia, porta a un altro importante problema da risolvere: come regolamentare il lavoro accessorio e occasionale?

Nell’attesa che il Governo trovi una soluzione nel minor tempo possibile, esistono oggi alcuni tipi di contratto che possono funzionare da alternative ai voucher soppressi: il contratto a chiamata, il contratto stagionale e il contratto di somministrazione.

Vediamo qual è la situazione odierna.

 

I contratti a chiamata fino a 400 giornate

L’abolizione dei voucher, dunque, può portare alla difficoltà di inquadramento – e quindi al proliferare del nero – per molti dei i lavori accessori e occasionali svolti senza un vero rapporto di dipendenza. Una prima soluzione può consistere nell’ampliamento dei contratti a chiamata.

I contratti a chiamata (o contratti intermittenti) sono oggi destinati ai lavoratori con età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni, inclusi i pensionati. La particolarità di questo rapporto di lavoro sta nel fatto che prevede un limite massimo per datore di lavoro di 400 giornate lavorative nell’arco di tre anni: al di sopra di tale tetto, scatta il contratto a tempo indeterminato.

Quando possono essere usati i contratti stagionali?

Potrebbero essere usati come alternativa ai voucher, in determinate circostanze, anche i contratti stagionali.

I contratti stagionali, che sono un tipo particolare di contratto a tempo determinato, sono per loro natura flessibili e adattabili a diverse situazioni. Mentre il “regolare” contratto a tempo determinato, infatti, non può durare per più di 36 mesi, il lavoro stagionale non ha precisi limiti di tempo. Non è necessario inoltre, a differenza del tempo determinato, aspettare un minimo di 10 (o 20) giorni tra un contratto e l’altro.

Non è possibile, però, prolungare il rapporto all’infinito: il numero massimo di proroghe che possono essere effettuate è infatti di 5 in 3 anni continuativi.

I contratti di somministrazione

Diverso ancora il caso dei contratti di somministrazione di lavoro, un’evoluzione del vecchio contratto di lavoro interinale.

Nel contratto di somministrazione il lavoratore viene assunto dal “somministratore” – un’agenzia per il lavoro – ma viene materialmente impiegato da un’azienda che di lui ha bisogno. È l’agenzia a pagare il lavoratore, che si vede riconosciuto stipendio e contributi ma deve essere flessibile e accettare prestazioni di lavoro anche di pochi giorni.

Voucher aboliti, ma solo dal 2018

Ricordiamo, in ogni caso, che i voucher saranno aboliti del tutto solo a partire dal 1° gennaio 2018: fino al 31 dicembre di quest’anno sarà ancora possibile usare i buoni per retribuire il lavoro occasionale. I committenti potranno infatti utilizzare tutti i voucher già acquistati alla data del 17 marzo.

Questo pone, a sua volta, problemi urgenti: il Decreto Legge per l’abolizione dei buoni, infatti, non ha prorogato fino a dicembre le regole per l’utilizzo dei voucher introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act n. 185/2016. Dal 17 marzo si possono quindi utilizzare i voucher già comprati ma non c’è obbligo per i committenti di comunicare preventivamente i dati e non si rischiano sanzioni.

 

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