Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante: “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016; entrata in vigore 06/02/2016), che attua la delega contenuta nella Legge n. 67/2014, viene nuovamente depenalizzata la parte centrale del comma 15 dell’articolo 116 del codice della strada.
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Di seguito vengono descritti i fatti nuovi:
Codice della Strada (Testo consolidato fino alla depenalizzazione) |
Codice della Strada (Testo conseguente alla depenalizzazione) |
Art. 116 comma 15 | |
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. | Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. |
Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. | Nell’ipotesi di reiterazione dell’illecito depenalizzato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. |
Art. 116 comma 17 | |
Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. | identico |
Comincio con il dire che mi piace la depenalizzazione della “guida senza patente”, atteso che, la versione “criminale innocua” che è durata fino al gennaio 2016, resta priva di afflittività, quindi di nessuna utilità nelle strategie di contrasto alla insicurezza stradale.
La punizione della condotta di “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici”, all’alba del Decreto Legislativo di depenalizzazione, porta al solo pagamento di un’ammenda suscettibile di oblazione ex art. 162 c.p., di importo ben inferiore alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla novella; quindi non serve a nulla (se non a pochissimo).
Mi sarebbe piaciuta di più, invero, la depenalizzazione della “guida senza patente” se il Legislatore che ci ha messo mano si fosse accorto della difficile applicabilità della reiterazione al tema in esame. Come previsto dall’articolo 5 del Decreto di depenalizzazione del 2016, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato; ne deriva che l’ipotesi di condotta reiterata nel biennio di “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici” è destinata a restare nel mondo del diritto penale, almeno secondo le aspettative del Legislatore.
Il concetto di reiterazione rimanda all’articolo 8 bis della Legge n°689/1981; il secondo periodo del comma quattro di tale norma prevede che “Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta”. Posto che il Pagamento in misura ridotta della sanzione depenalizzata è ammesso, la depenalizzazione rischia di dispiegarsi fuori dai margini definiti con Legge, sembrando dipendere della volontà stessa dei trasgressori che, pagando in misura ridotta la sanzione amministrativa per la prima violazione, potrebbero reiterare la medesima condotta illecita, infinite volte, senza mai incorrere nell’aggravamento idoneo a trasportare in ambito penale la punizione, ogni volta accedendo all’istituto dell’oblazione amministrativa.
Posso poi aggiungere che sarei stato contrario alla depenalizzazione della “guida senza patente” se la sua rilevanza fosse rientrata in una strategia generale di contrasto alla incidentalità stradale. Questa strategia, in realtà manca e di ciò si deve prendere atto.
Il 10 dicembre 2015, il Senato della Repubblica ha approvato un “maxi emendamento” al Disegno di legge recante l’ “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali…” , proprio su proposta del Governo; dal che è derivato un testo di Disegno di Legge, orientato a punire molto gravemente in via penale chi cagioni, per colpa, la morte o lesioni personali gravissime o gravi, nella conduzione di veicoli, in ricorrenza di gravi violazioni a norme di comportamento.
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Uno degli effetti dell’accertamento dei reati in parola è quello della revoca della patente di guida con lunghissime moratorie (di durate variabili, a seconda del reato commesso) per il nuovo conseguimento di tale titolo abilitativo alla guida. Giusto corollario di tale strategia sarebbe stato non quello depenalizzare il reato di “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici” e men che mai di lasciarlo così com’era; la chiusura del cerchio, al contrario, si sarebbe potuta realizzare coniando una pesante punizione di tipo penale, per chi fosse sorpreso a guidare nuovamente, nonostante la revoca della patente.
In altri termini, a parere di chi scrive, i tempi erano maturi per scindere il trattamento punitivo delle condotte considerate dal comma 15 dell’articolo 116 del codice della strada, magari depenalizzando la condotta di chi “giuda senza patente” (perché mai conseguita o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici) e spostando nell’area dei delitti la condotta di chi “giuda con patente revocata”, specie se la revoca fosse conseguita ad eventi mortali stradali (o gravemente lesivi della persona) accertati con sentenza definitiva.
Concludo, ponendo l’accento su una smagliatura tecnica della norma che si avvia a depenalizzazione. Vi sono ancora dubbi, infatti, sul fatto se la nuova sanzione amministrativa prevista per chi “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici” dovrà seguire il sistema sanzionatorio ortodosso della L.24 novembre 1981 n°689, oppure se –in relazione all’inserimento nel codice della strada- essa dovrà seguire il diverso sistema sanzionatorio contemplato dal titolo VI del D.lgs 30 aprile 1992 n°285.
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